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Stabilite le modalità tecniche di comunicazione all’Anagrafe dei dati relativi alle spese scolastiche

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È stato emanato ieri il provvedimento direttoriale n. 39069 del 9 febbraio 2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità tecniche di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 10 agosto 2020, ai fini della dichiarazione precompilata. Le comunicazioni riguardanti le spese scolastiche sostenute e i relativi rimborsi sono effettuate facoltativamente con riferimento agli anni 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022.

Vengono inoltre disciplinate le modalità di esercizio dell’opposizione all’inserimento dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica e/o alle erogazioni liberali agli istituti scolastici nella dichiarazione precompilata.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 , del richiamato D.M. 10 agosto 2020, e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti spese scolastiche, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata, della tipologia di spesa oggetto di rimborso e del soggetto che ha ottenuto il rimborso;
  2. non devono essere comunicati i dati delle tasse scolastiche versate con l’F24 (ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34);
  3. devono comunque essere trasmessi i dati delle spese scolastiche detraibili diverse dalle tasse scolastiche (contributi scolastici ed erogazioni liberali);
  4. i dati trasmessi dagli istituti scolastici sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con modalità di pagamento tracciabili ai sensi dell’art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).

Le comunicazioni riguardanti le spese scolastiche sostenute e i relativi rimborsi devono essere effettuate entro il termine del 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27.

L’opposizione all’utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata può essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell’erogazione fino al termine previsto per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici all’Agenzia delle Entrate. In particolare:

  1. per il 2020, l’opposizione può essere esercitata a partire dal 9 febbraio 2021 (data di pubblicazione del presente provvedimento);
  2. relativamente alle spese sostenute a partire dal 2021, l’esercizio dell’opposizione può essere effettuato, oltre che con la modalità sopra descritta, anche comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento del sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.

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