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Imprese di assicurazione, chiarimenti sulla valutazione dei titoli

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Ai sensi dell’art. 20-quater, comma 2, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, le imprese del settore assicurativo, di cui all’art. 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Il D.M. 17 luglio 2020 ha esteso tale facoltà all’esercizio 2020.

Ora, con il Provvedimento 27 gennaio 2021, n. 108, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha previsto – attraverso una modifica del Regolamento Ivass 12 febbraio 2019, n. 43 – che, ai fini della redazione del bilancio 2020, le imprese di assicurazione che si avvalgono della possibilità di cui al richiamato art. 20-quater, valutano i titoli non durevoli in base al valore di iscrizione risultante dal bilancio 2019 oppure, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2019, al costo di acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La facoltà in esame è esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di  mercato al 31 dicembre 2020 sia inferiore al valore di iscrizione nel bilancio  2019 oppure, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2019, al costo di acquisizione.

Con il Provvedimento 27 gennaio 2021, n. 109, invece, l’Ivass ha apportato modifiche al Regolamento Isvap 13 luglio 2007, n. 7, relativo agli schemi di bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione tenute all’adozione dei principi contabili internazionali di cui al Titolo VIII (Bilancio e scritture contabili), Capo I (Disposizioni generali sul bilancio), Capo II (Bilancio di esercizio), Capo III (Bilancio consolidato) e Capo V (Revisione legale dei conti), del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

Entrambi i provvedimenti (nn. 108 e 109) sono entrati in vigore il 7 febbraio 2021.

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