Superbonus, l’asseverazione va redatta secondo i modelli approvati con il D.M. 6 agosto 2020
Per gli interventi di risparmio energetico ammessi al Superbonus, l’asseverazione dev’essere redatta secondo i modelli approvati con il D.M. 6 agosto 2020 (e implementati nel Portale ENEA www.detrazionifiscali.enea.it).
Per alcuni interventi che accedono all’ecobonus, richiamati nell’allegato A del D.M. 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici”), l’asseverazione può essere sostituita da un documento attestante il rispetto dei requisiti tecnici rilasciato dal fornitore (fabbricante o suo rappresentante autorizzato nell’Unione europea o importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell’Unione, oppure fornitore di servizi); al riguardo, il punto 13.2 del richiamato Allegato A precisa che “Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto”.
Si ricorda che con il richiamato decreto “Asseverazioni” (D.M. 6 agosto 2020 ) il Ministero dello Sviluppo economico ha definito i contenuti, la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione necessaria per poter usufruire del Superbonus del 110% previsto per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici dall’art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), nonché le modalità di verifica e accertamento delle attestazioni infedeli e le relative sanzioni.
Con il decreto “Requisiti tecnici” (D.M. 6 agosto 2020), invece, sono stati stabiliti i requisiti tecnici che gli interventi devono soddisfare per beneficiare delle agevolazioni Ecobonus, bonus facciate e Superbonus al 110%, nonché i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.