Superbonus, sufficiente l’Ape relativo all’impianto ante intervento al fine di ottenere due Ape (ante e post intervento)
Ai fini del Superbonus, il miglioramento energetico dev’essere dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), di cui all’art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 8 febbraio 2021, n. 88, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è sufficiente l’A.P.E. compilato con riferimento ai dati dell’impianto ante intervento al fine di ottenere due A.P.E. (ante e post intervento) confrontabili.
Si ricorda inoltre che:
- come chiarito dall’Enea, in caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 l’A.P.E. ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori;
- in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare le spese derivanti dall’ampliamento e l’A.P.E. post operam dev’essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale;
- la Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, nel chiarire l’ambito di applicazione oggettivo del Superbonus, ha precisato che l’agevolazione “spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ‘ristrutturazione edilizia’ ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia’“.
Per effetto della richiamata lettera d) dell’art. 3, come modificato dal decreto “Semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.