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Non sempre nulla l’intimazione di pagamento che rinvia a un atto presupposto senza indicarne gli estremi

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L’intimazione di pagamento che rinvia a un altro atto costituente il presupposto dell’imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla soltanto se il contribuente dimostra che tale difetto di motivazione ha pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di tale diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell’imposizione: lo ha affermato la Commissione tributaria regionale della Calabria con la sentenza 7 gennaio 2021, n. 72 , riportata sul sito della Giustizia Tributaria (in tal senso si richiama altresì Trib. Milano, sez. lav., 10 febbraio 2020, n. 84).

Nell’occasione, i giudici calabresi hanno inoltre precisato che:

  1. qualora la cartella esattoriale faccia rinvio ad un altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, tale omissione non può condurre alla dichiarazione di nullità allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati;
  2. di conseguenza, non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell’atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all’intimato, non sussistendo un’effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell’intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente (Cass. 18 aprile 2017, n. 9778).

A tal fine si richiama anche il consolidato orientamento secondo cui la cartella esattoriale che non costituisca il primo e l’unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l’indicazione del contenuto essenziale dell’atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente (in questo senso, Cass. 8 ottobre 2014, n. 21177 ).

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