Regime delle plusvalenze applicabile anche alle aree destinate a verde pubblico
Le aree destinate ad opere di urbanizzazione per servizi di quartiere con particolare destinazione, tra l’altro, a verde pubblico, sono da ritenersi edificabili. Tale premessa comporta che, in caso di cessione delle aree a titolo oneroso, vengono a determinarsi le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettera b), del Tuir: lo ha precisato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 19 novembre 2020, n. 2418, depositata lo scorso 3 febbraio.
Per i giudici di legittimità, infatti, la norma citata non contiene alcun elemento dal quale possa evincersi la limitazione unicamente all’edilizia residenziale (Cass. n. 15320/2013). Affinché la cessione di immobili (compresi i terreni agricoli) configuri l’ipotesi di realizzazione di una plusvalenza tassabile ai sensi del richiamato art. 67, comma 1, lettera b), prima parte, del Tuir, è necessario che:
- l’immobile sia stato ceduto a titolo oneroso e cioè tramite compravendita, permuta, conferimento in società;
- si tratti di immobili costruiti o acquistati, tranne quelli acquisiti per successione;
- siano stati ceduti prima di cinque anni dal momento dell’acquisto o della costruzione;
- non siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari nel caso si tratti di unità immobiliari urbane.
Per il calcolo dei cinque anni è necessario fare riferimento alla data di costruzione o acquisto e alla data di alienazione del bene, indipendentemente dal momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate con la Circolare 4 agosto 2006, n. 28/E, paragrafo 61, a seguito delle modifiche introdotte all’articolo in esame dall’art. 37, comma 38, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, la plusvalenza realizzata in seguito a cessione di immobili ricevuti per donazione è imponibile se la cessione avviene entro cinque anni dalla data di acquisto da parte del donante. Questa regola è in vigore per le cessioni effettuate a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto citato, mentre per le cessioni di immobili oggetto di donazione effettuate fino al 4 luglio 2006 l’eventuale plusvalenza non era soggetta a tassazione indipendentemente dal rispetto del termine di cinque anni.