Corsi di formazione esenti da Iva solo nella Regione in cui l’ente è accreditato
Ai sensi dell’art. 10 , n. 20), del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da Iva le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus. Ai fini fiscali, il riconoscimento utile dev’essere effettuato dai soggetti competenti per materia (come ad esempio Regioni ed enti locali), attraverso le specifiche modalità previste, quali l’iscrizione in appositi albi o l’accreditamento (in tal senso si richiama la Risoluzione 15 marzo 2007, n. 53/E).
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 4 febbraio 2021, n. 85, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’iscrizione di un soggetto nell’albo regionale dei soggetti accreditati per i corsi di aggiornamento e corsi di formazione professionale in un determinato ambito, permette al medesimo di usufruire dell’esenzione Iva in commento esclusivamente per le attività esercitate nel territorio della Regione indicata. Di conseguenza, non è possibile estendere l’esenzione in esame alle attività formative svolte dal medesimo soggetto al di fuori dell’ambito territoriale della Regione stessa.
In linea generale, si ricorda che ai fini dell’esenzione Iva in esame occorre che le prestazioni:
- siano di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- siano rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (per una conferma si rinvia a quanto chiarito con la Circolare 18 marzo 2008, n. 22/E).