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Applicabilità del Superbonus agli acquisti di “case antisismiche”

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Il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette “case antisismiche”, vale a dire unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 3 febbraio 2021, n. 80, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per effetto dell’art. 1, comma 66, lettera f), della legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), per le persone fisiche, per tali interventi l’aliquota del 110% si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nel 2022, la detrazione dev’essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Pertanto “affinché l’acquirente dell’unità immobiliare possa beneficiare della detrazione prevista dall’art. 16, comma 1-septies , del D.L. n. 63 del 2013 è necessario che l’atto di acquisto relativo all’immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione”.

Si ricorda che del “sismabonus acquisti” – previsto dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 – possono usufruire gli acquirenti delle unità immobiliari anche in caso di cambio di destinazione d’uso dell’immobile demolito e ricostruito. Tale detrazione dev’essere calcolata, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all’immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente.

Anche le società immobiliari sono ammesse a fruire della detrazione di cui all’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 63/2013: con la Risoluzione n. 34/E/2020, l’Agenzia aveva confermato che sono agevolabili “gli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione”.

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