Superbonus escluso per la cooperativa “mista” che mantiene la proprietà delle parti comuni
Non spetta il Superbonus al 110 per cento nel caso in cui una cooperativa “mista”, avendo realizzato due complessi immobiliari, ognuna divisa a sua volta in palazzine con scale separate, abbia mantenuto la proprietà delle parti comuni dopo aver assegnato gli alloggi ai soci: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 3 febbraio 2021, n. 83. Nella fattispecie posta all’attenzione dell’Agenzia, in particolare, le strutture oggetto degli interventi risultavano costituite in condominio secondo la disciplina civilistica.
Si ricorda che, in sede di conversione, il decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha esteso la detrazione nella misura del 110 per cento anche ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato (OdV), associazioni di promozione sociale (Aps), nonché ad associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro del Coni. L’art. 119 del richiamato D.L. 34/2020, tuttavia, non prende in considerazione altre categorie di enti non commerciali (ad esempio, fondazioni non iscritte nell’anagrafe delle Onlus, associazioni non presenti nei registri regionali) che avrebbero diritto all’incentivo fiscale, anche tenendo conto dell’imminente operatività della Riforma del Terzo settore. Si osservi infatti che, dal tenore letterale del comma 9, dell’art. 119 del D.L. 34/2020, restano fuori gli interventi eseguiti da tutte le altre tipologie di associazioni, diverse da quelle appena indicate (per esempio, la classica associazione culturale), pur in possesso dei requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore (C.T.S.), di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.