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Può apporre autonomamente il visto di conformità il professionista che sia anche beneficiario del Superbonus

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Il professionista abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, qualora sia anche beneficiario del Superbonus, può apporre autonomamente il visto di conformità ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui agli articoli 119, comma 11, e 121, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 28 gennaio 2021, n. 61.

Con la Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, l’Agenzia chiarì che sono abilitati al rilascio del visto di conformità anche i professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o all’albo dei consulenti del lavoro, anche sprovvisti di partita Iva in quanto non esercenti in proprio attività libero professionale, dipendenti di una società di servizi di cui all’art. 2 del D.M. n. 164/1999, abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni. In questo caso, la trasmissione dev’essere effettuata dalla società stessa. Tale conclusione è confermata:

  1. dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il quale si limita a prescrivere l’iscrizione del soggetto autorizzato negli albi indicati, senza richiedere il contestuale esercizio della professione in forma di lavoro autonomo;
  2. dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate 28 luglio 2017, n. 103/E, la quale ammette la possibilità che la dichiarazione possa essere predisposta e vistata dal professionista dipendente della società di servizi e trasmessa per il tramite dell’abilitazione della medesima società, ove quest’ultima sia inquadrabile tra le società di cui all’art. 2 del D.M. 18 febbraio 1999.

Ai sensi dell’art. 119, comma 14, del decreto “Rilancio”, inoltre, i tecnici abilitati che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile, con un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni. Tale obbligo non sussiste per i soggetti che appongono il visto di conformità (CAF e professionisti abilitati), in quanto questi sono già tenuti ai sensi degli articoli 6 e 22 del D.M. n. 164/1999, a stipulare una polizza di assicurazione di RC con un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro.

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