Entro mercoledì 27 il ravvedimento dell’acconto Iva
Scade mercoledì prossimo, 27 gennaio, il termine entro il quale è possibile regolarizzare, attraverso il ravvedimento operoso “breve”, l’omesso o incompleto versamento dell’acconto Iva 2020, in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cadeva di domenica).
Possono usufruirne imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva, nei confronti dei quali non si applica il differimento al 16 marzo 2021 del termine di versamento dell’acconto Iva, disposto dall’art. 13-quater del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176). Si versa con il modello F24 l’imposta dovuta unitamente alla sanzione ridotta – pari all’1,5 per cento – e agli interessi calcolati al tasso legale, maturati giorno per giorno.
Si ricorda che il richiamato decreto “Ristori” ha disposto la sospensione, tra l’altro, dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020:
- per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 30 novembre 2020 e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
- a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione di fatturato o corrispettivi, per i soggetti:
- che esercitano attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- che esercitano attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree “rosse” o “arancioni”, come individuate alla data del 26 novembre 2020;
- che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (decreto “Ristori-bis”);
- che esercitano attività alberghiere, di agenzia di viaggio o di tour operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree “rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.