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Rimborsi, anche alle ritenute operate dalle Amministrazioni dello Stato si applica il termine decadenziale “ordinario”

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Ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare un’istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso, in caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 6 giugno 2016, n. 11602, e 16 giugno 2014, n. 13676), il dies a quo da cui far decorrere il termine di 48 mesi è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti (oppure non dovuti in quella misura).

Tale termine decadenziale non può invece ritenersi decorrente dal momento dei singoli versamenti in acconto qualora il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti, rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbligazione fiscale: si tratta di pagamenti “provvisori”, ai quali successivamente non corrisponde la determinazione di quel medesimo pagamento (o in quella medesima misura) in via definitiva.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 22 gennaio 2021, n. 55, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il criterio sopra esposto, riferito all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, sia applicabile anche con riferimento alla diversa fattispecie disciplinata dall’art. 37 del medesimo decreto (relativa alle ipotesi in cui la ritenuta sia stata operata direttamente da un’amministrazione dello Stato e non da un sostituto d’imposta).

In particolare, l’Agenzia ha sottolineato che – come affermato anche dalla Corte di Cassazione – l’elemento dirimente ai fini della determinazione del dies a quo per l’istanza di rimborso è rappresentato dalla debenza delle somme dovute a titolo di acconto e non dalla modalità attraverso cui la ritenuta è operata.

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