Obbligo di ritenuta anche per le somme erogate agli ex dipendenti
Anche in relazione alle somme erogate agli ex dipendenti a titolo di cassa integrazione in deroga scatta l’obbligo di effettuare le ritenute a titolo di acconto Irpef: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 19 gennaio 2021, n. 47. Di conseguenza, il soggetto erogante sarà tenuto anche ad effettuare i seguenti adempimenti:
- versamento di tali ritenute, ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- certificazione degli emolumenti e presentazione del modello 770, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Nel citato documento di prassi è stato ricordato tra l’altro che – per effetto dell’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – l’obbligo di effettuare la ritenuta sussiste in capo al soggetto erogante/sostituto d’imposta ogni qual volta la corresponsione riguardi somme e valori di cui all’art. 51 del Tuir e, quindi, somme e valori in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, ancorché siano corrisposti in favore di soggetti che non siano propri dipendenti (a tal fine si richiama la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 27 luglio 2005, n. 101/E).