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Tax credit “prima casa”: il Fisco ribadisce la loro inutilizzabilità per l’acquisto delle pertinenze

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Per effetto dell’art. 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999), ai contribuenti che acquisiscono (a qualsiasi titolo) entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’Iva per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa , parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, spetta un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

L’ammontare del credito non può comunque essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.

La norma precisa inoltre che il credito d’imposta in esame può essere, alternativamente:

  1. portato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
  2. portato in diminuzione, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  3. utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
  4. utilizzato in compensazione.

Nel caso in cui il credito d’imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto in cui il credito stesso è maturato, l’importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche o in compensazione.

Tale importo residuo non potrà invece essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito (Circolare 24 aprile 2015, n. 17, par. 4.9).

In relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, infatti, il credito dev’essere utilizzato per l’intero importo.

In applicazione dei principi sin qui esposti, con la Risposta all’istanza di interpello 19 gennaio 2021, n. 48 (in linea con la Risposta 18 gennaio 2021, n. 44 ), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è possibile beneficiare del credito d’imposta residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l’acquisto agevolato della pertinenza, ma che è possibile utilizzarlo sia in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche, sia in compensazione.

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