Imposta sui servizi digitali: versamento entro il 16 marzo 2021 e dichiarazione entro il 30 aprile 2021
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È stato emanato il provvedimento direttoriale n. 13185 del 15 gennaio 2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate disciplina – in attuazione dell’art. 1, commi da 35 a 50, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), successivamente modificato dall’art. 1, comma 678, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) – l’imposta sui servizi digitali.
In particolare, si dispone quanto segue:
- i soggetti passivi dell’imposta provvedono mediante il proprio codice fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziaria italiana, mentre i soggetti passivi non residenti che non siano in possesso del codice fiscale devono richiederne l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate utilizzando i modelli già in uso per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tuttavia, se i soggetti passivi sono stabiliti in uno Stato non collaborativo e non hanno una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- i soggetti passivi dell’imposta sono tenuti al versamento del tributo entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi imponibili;
- l’imposta dev’essere versata con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- i codici tributo e le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento saranno indicati con un’apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione dev’essere presentata entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili, utilizzando il modello che sarà approvato in seguito;
- come stabilito dal D.L. 14 gennaio 2021, n. 3 , l’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 dovrà essere versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione andrà presentata entro il 30 aprile 2021;
- le eccedenze di versamento dell’imposta potranno essere chieste tramite la dichiarazione. In tal caso, i rimborsi saranno disposti con le modalità di cui al D.M. 22 novembre 2019.
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