Skip to main content

Imposta sui servizi digitali: versamento entro il 16 marzo 2021 e dichiarazione entro il 30 aprile 2021

|

È stato emanato il provvedimento direttoriale n. 13185 del 15 gennaio 2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate disciplina – in attuazione dell’art. 1, commi da 35 a 50, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), successivamente modificato dall’art. 1, comma 678, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) – l’imposta sui servizi digitali.

In particolare, si dispone quanto segue:

  1. i soggetti passivi dell’imposta provvedono mediante il proprio codice fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziaria italiana, mentre i soggetti passivi non residenti che non siano in possesso del codice fiscale devono richiederne l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate utilizzando i modelli già in uso per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tuttavia, se i soggetti passivi sono stabiliti in uno Stato non collaborativo e non hanno una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  2. i soggetti passivi dell’imposta sono tenuti al versamento del tributo entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi imponibili;
  3. l’imposta dev’essere versata con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  4. i codici tributo e le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento saranno indicati con un’apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate;
  5. la dichiarazione dev’essere presentata entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili, utilizzando il modello che sarà approvato in seguito;
  6. come stabilito dal D.L. 14 gennaio 2021, n. 3 , l’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 dovrà essere versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione andrà presentata entro il 30 aprile 2021;
  7. le eccedenze di versamento dell’imposta potranno essere chieste tramite la dichiarazione. In tal caso, i rimborsi saranno disposti con le modalità di cui al D.M. 22 novembre 2019.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta