Misure anti-Covid, in Gazzetta Ufficiale il nuovo Dpcm con le regole in vigore dal 16 gennaio
È stato stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto, firmato dal premier Giuseppe Conte e dal Ministro delle Salute Roberto Speranza (D.P.C.M. 14 gennaio 2021), con le regole di contenimento anti-Covid in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, in sostituzione del D.P.C.M. 3 dicembre 2020.
Tra le nuove regole contenute nel provvedimento spiccano in particolare le misure contro la cd. “movida”, con l’introduzione del divieto per bar, enoteche e attività similari, della vendita con asporto dopo le ore 18.00.
Nel dettaglio, per quanto riguarda la ristorazione, il decreto dispone che:
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (Categoria bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.
Rimane confermata la classificazione delle Regioni in aree di criticità (zona rossa, arancione e gialla), con applicazione delle ulteriori misure settoriali più restrittive. Viene inoltre introdotta una “zona bianca” – caratterizzata da un’incidenza settimanale dei contagi, per 3 settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e un rischio basso – in cui cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività previste dall’art. 1 del decreto e si applicano le generali misure anti-contagio previste dai protocolli di sicurezza.
Ancora chiuse palestre e piscine. Rimane consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Impianti sciistici chiusi fino al 15 febbraio 2021. A partire dal 15 febbraio, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
Musei aperti nelle zone gialle dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, salvo il rispetto delle regole di distanziamento e dei protocolli di sicurezza. Rimangono chiusi cinema e teatri.