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Ulteriormente prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 15 gennaio 2021, n. 3 che differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, delle cartelle esattoriali, degli atti di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’art. 157 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

È stato inoltre differito dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi esecutivi, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’art. 68, comma 1 , del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). Per effetto del predetto art. 68, comma 1 , i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi entro la fine di febbraio.

Inoltre, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di 13 mesi relativamente:

  1. alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
  2. alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20  del Tuir;
  3. alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

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