Non tassata la sopravvenienza che si genera a fronte di un onere non dedotto
Per effetto del combinato disposto degli articoli 107, comma 4, e 109, comma 1, del Tuir, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal Legislatore, gli accantonamenti a fondo, stanziati a bilancio quali “passività di scadenza e ammontare incerti”, sono fiscalmente deducibili solo quando l’onere diviene certo nell’an e nel quantum.
Ai sensi dell’art. 88, comma 1, del Tuir, inoltre, si considerano sopravvenienze attive (tassate) “i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”.