Dividendi da società estere: i criteri di tassazione per gli utili derivanti da riserve pregresse
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Con la Risposta 12 gennaio 2021, n. 38, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli utili distribuiti da una società estera a una persona fisica residente in Italia. Al riguardo, in particolare, si precisa quanto segue:
- l’art. 47 del Tuir, che disciplina il trattamento fiscale degli utili da partecipazione, prevede un regime di tassazione differente dei dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia in relazione a partecipazioni detenute in società non residenti a seconda che essi provengano o meno da Paesi qualificabili come a fiscalità privilegiata;
- a partire dal periodo d’imposta 2019, ai fini della individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata rilevano i criteri indicati nell’art. 47-bis, comma 1, del Tuir, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142;
- di conseguenza, non si considerano provenienti da un paradiso fiscale i dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata che corrispondono a utili “formati” in annualità in cui la società estera era considerata a fiscalità ordinaria, secondo le regole vigenti nel medesimo periodo di “formazione” dell’utile;
- ai fini dell’inquadramento fiscale dei dividendi distribuiti attingendo dalle riserve pregresse di utili, occorre verificare – con riferimento a ciascun periodo d’imposta – se gli utili sono qualificabili o meno come dividendi provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata. In particolare, si deve verificare se nel periodo di “formazione” dell’utile la Società si qualifica residente in uno Stato a fiscalità ordinaria secondo le regole vigenti nelle rispettive annualità d’imposta. In caso positivo, i dividendi ricevuti dal socio residente in Italia non si considerano provenienti da un paradiso fiscale.
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