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Revisori legali, entro il 30 dicembre la comunicazione del domicilio digitale

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I revisori, che non vi avessero ancora provveduto, sono tenuti ad inserire nell’apposita area riservata del sito della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, o ad aggiornare gli indirizzi PEC risultati scaduti, entro la data del 30 dicembre 2020, pena l’applicazione di sanzioni amministrative.

Lo ha ricordato la Ragioneria Generale dello Stato con lacircolare n. 23 del 3 dicembre 2020 , con cui sono state fornite le istruzioni in merito all’obbligo della comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e all’inserimento dei soggetti medesimi nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti”.

Nella circolare viene altresì ricordato che la mancata comunicazione della PEC (o “domicilio digitale”) può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 e, nel caso dell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, questa verrà stabilita nella misura da 50 a 2.500 euro.

Si ricorda in proposito che l’art. 37 del D.L.16 luglio 2020, n.76 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n.120 – intervenendo in modifica dell’art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 – ha disposto che “i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell’Economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro”, integrando così l’obbligo da parte degli iscritti di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. 39/2010 al fine di potenziare e rendere effettivo l’uso di strumenti di notificazione telematica, di comunicazione ed interscambio digitale tra amministrazione e utenti.

La circolare evidenzia infine che soltanto i revisori che hanno comunicato un valido indirizzo di Posta elettronica certificata transiteranno nell’elenco INI-PEC e specificatamente nella categoria professionale revisori legali.

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