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Ecobonus anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella “ristrutturazione edilizia”

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La detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica (cosiddetto “ecobonus”), di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 27 novembre 2020, n. 564.

Si tratta di una conclusione in linea con la Risposta 27 giugno 2019, n. 210, nella quale fu affermato che nel caso in cui il contribuente abbia realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione, che abbia prodotto un edificio con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente, potrà beneficiare della detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, sempreché siano pienamente rispettati i limiti di efficienza e trasmittanza energetica imposti dalla normativa in materia. Tale conclusione, peraltro, vale qualora l’intervento edilizio si riferisca ad un immobile non sottoposto ai vincoli previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); in quest’ultimo caso, infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia), l’agevolazione fiscale in esame non opera in quanto l’intervento sull’edificio non può definirsi di “ristrutturazione edilizia” non essendo rispettato il requisito della “medesima sagoma dell’edificio preesistente” richiesto dalla norma.

Al riguardo si ricorda che:

  1. la detrazione prevista per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
  2. sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile, in quanto già assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia;
  3. in materia si applicano, per espresso rinvio normativo, le regole dettate per la detrazione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del Tuir e D.M. 18 febbraio 1998, n. 41);
  4. con la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, l’Agenzia delle Entrate precisò che “nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, di cui all’art. 3, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001)”;
  5. sono ora ricompresi nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti aventi diverse caratteristiche e che prevedono anche, nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana.

L’Agenzia ha altresì chiarito che gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato non sono soggetti all’aliquota IVA del 4% prevista dal n. 39) della Tabella A , Parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto la demolizione con fedele ricostruzione non configura una “nuova costruzione”, bensì un intervento di recupero di edifici preesistenti. A tali tipologie di interventi deve pertanto applicarsi l’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 127- quaterdecies della Tabella A , parte III, allegata al predetto decreto IVA.

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