Superbonus sugli interventi di isolamento termico anche in caso di cambio di destinazione d’uso
È possibile fruire del Superbonus 110%, di cui all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”), anche nell’ipotesi di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro di un edificio accatastato in categoria C/2 (magazzini o depositi), a condizione che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso dell’immobile in abitativo: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 27 novembre 2020, n. 562.
Per taluni aspetti tale precisazione è in linea con la Risposta all’istanza di interpello 9 novembre 2020, n. 538 , laddove l’Agenzia chiarì che il Superbonus al 110% può essere riconosciuto per le spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico anche in caso di cambio di destinazione d’uso in abitativo dell’immobile oggetto dei lavori, purché dal provvedimento amministrativo che approva questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e sempreché l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.
Si ritiene inoltre applicabile per analogia il chiarimento fornito con la Risoluzione n. 14/E/2005, in merito alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazione”): posto che anche questa tipologia di sgravio fiscale spetta solo se i lavori sono eseguiti su immobili “abitativi”, nell’occasione fu sottolineato che la detrazione spetta a condizione che dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo.
Pertanto, anche in assenza di un chiarimento da parte dell’Agenzia riferito in modo specifico al Superbonus, in passato si riteneva comunque che anche nel caso di interventi che danno diritto a tale incentivo, realizzati su un immobile di tipo “non residenziale” il quale a termine dei lavori cambia la destinazione d’uso in “residenziale”, il contribuente potrà godere del superbonus a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo.