Sismabonus acquisti al 110% se l’atto è stipulato entro il 31 dicembre 2021
Con la Risposta all’istanza di interpello 23 novembre 2020, n. 558, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il sismabonus acquisti – previsto dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 – è elevato al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per effetto di quanto disposto dall’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”). A tal fine, peraltro, l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori dovrà essere stipulato entro il 31 dicembre 2021.
Nella Risposta in esame è stato inoltre confermato che l’acquirente delle case antisismiche potrà optare – ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese – alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore (“sconto in fattura”);
- per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Si ricorda che il richiamato art. 16, comma 1-septies, del D.L. 63/2013, ha introdotto una detrazione a favore degli acquirenti di unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici – anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano – dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore.