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Imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e di registro: il trasferimento di ricchezza non dev’essere strumentale

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Ai fini dell’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro ed ipotecaria, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel trust di cui alla Legge 364/1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985), tale trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario (così Cass., 21 giugno 2019, n. 16699; in senso conforme: Cass., 17 luglio 2019, n. 1916717 gennaio 2019, n. 1131, 18 dicembre 2019, n. 33544, 11 dicembre 2019, n. 32392, e 12 settembre 2019, n. 22758). Questo principio è stato ribadito dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 3 luglio 2020, n. 25905, depositata lo scorso 16 novembre.

Per i giudici di legittimità, pertanto:

  1. la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non integra un autonomo presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione;
  2. per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;
  3. nel trust di cui alla Legge 364/1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo, né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

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