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Sulla motivazione della sentenza la Cassazione conferma la linea rigida

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Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), del codice di procedura civile, è nulla – per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. – la motivazione solo apparente che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame: lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 7 luglio 2020, n. 25912, depositata lo scorso 16 novembre (in tal senso si richiama altresì la pronuncia della Suprema Corte 25 ottobre 2018, n. 27112).

Si ricorda che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza è nulla (ai sensi del richiamato art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.) qualora risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, oppure qualora la motivazione sia solo apparente, poiché si estrinseca in argomentazioni non idonee a rivelare le ragioni della decisione, ossia qualora non siano indicati gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento, o ancora quando tali elementi siano indicati senza un’adeguata disamina logico-giuridica, mentre tale vizio resta escluso con riguardo alla valutazione delle circostanze in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161, e 21 dicembre 2009, n. 26825).

La motivazione è quindi solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (in tal senso, Cass. 8 novembre 2019, n. 34410, e 3 novembre 2016, n. 22232).

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