Il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio 2bis-2020/B, titolato “L’identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale”, con cui fornisce le proprie indicazioni in merito all’utilizzo di forme di identificazione digitale a distanza ai fini antiriciclaggio, secondo criteri di sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati personali degli interessati. Il documento aggiorna e sostituisce il precedente studio n. 2-2020/B del 20 giugno 2020, a seguito delle modifiche normative introdotte in materia dal decreto “Semplificazioni” (D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020), intervenute su alcuni articoli del D.Lgs. n. 231/2007.
Lo Studio – si legge nelle premesse – prende le mosse da un attento esame della Guida all’identità digitale, emanata dal GAFI nello scorso mese di marzo 2020, e nasce in un particolare momento storico, come è quello attuale, caratterizzato dalla necessità del distanziamento sociale al fine di contenere l’epidemia dal virus Covid-19; distanziamento che ha portato ad un utilizzo massivo di strumenti di colloquio a distanza, causando anche la possibilità di frodi o di utilizzo improprio di tali strumenti.
Dopo un esame della normativa antiriciclaggio sull’identificazione senza la presenza fisica, lo Studio conclude suggerendo che in una procedura di identificazione a distanza, con sottoscrizione dei documenti relativi all’adeguata verifica, è possibile prevedere l’utilizzo alternativo o cumulativo dei seguenti strumenti:
- conoscenza pregressa più sottoscrizione delle dichiarazioni ex art. 22, D.Lgs. n. 231/2007, in tutte le modalità consentite dall’ordinamento giuridico, sia cartacee che elettroniche, purché in forma scritta;
- produzione di documenti autentici (atti notarili, documenti firmati digitalmente, dichiarazioni dell’autorità consolari) più sottoscrizione delle dichiarazioni ex art. 22 (come sopra);
- identificazione a distanza tramite il certificato qualificato più sottoscrizione delle dichiarazioni ex art. 22 in modalità sia cartacea che elettronica con il medesimo certificato qualificato;
- identificazione a distanza tramite i documenti di identità elettronici (Cie o passaporto elettronico) o tramite SPID di massimo livello (livello 3 con token fisico) e sottoscrizione delle dichiarazioni ex art. 22 (come sopra).