Premi di risultato, per la tassazione agevolata i criteri devono essere determinati con ragionevole anticipo
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Ai sensi dell’art. 1, commi da 182 a 189, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) è riconosciuto un regime tributario di favore per le retribuzioni premiali di importo non superiore a 3mila euro. In particolare:
- dal periodo d’imposta 2016 è prevista un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10 per cento ai “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili” sulla base dei criteri definiti con il D.M. 25 marzo 2016;
- l’art. 2 del decreto:
- definisce i premi di risultato come “somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione” (comma 1);
- indica, in modo esemplificativo, alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi (comma 2);
- l’applicazione dell’agevolazione è subordinata alla circostanza che l’erogazione delle somme avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo;
- con la Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, è stato precisato che gli accordi già in essere alla data di pubblicazione del decreto potevano essere integrati per renderli pienamente conformi alla citata Legge 208/2015, con effetto a partire dal 2016. In questi casi, l’accordo integrativo doveva essere depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità prevista dall’art. 5 del decreto.
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 17 novembre 2020, n. 550, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è responsabilità del sostituto d’imposta valutare se sussistono i presupposti per l’applicazione della tassazione agevolata (in merito la Risoluzione n. 36/E/2020 ), precisando quanto segue:
- al termine del periodo previsto dal contratto (“periodo congruo”) o di maturazione del premio dev’essersi verificato un incremento di uno degli obiettivi indicati, costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato. Non è quindi sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è anche necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio;
- ai fini dell’applicazione della misura in esame, il raggiungimento degli obiettivi incrementali posti alla base della maturazione del premio, previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo, e non solo la relativa erogazione deve avvenire successivamente alla stipula del contratto. Di conseguenza – ha precisato l’Agenzia delle Entrate – i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
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