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Contributi per le aziende della ristorazione: attivo il portale per l’invio delle richieste

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È operativo il sito www.portaleristorazione.it, attraverso il quale è possibile presentare – entro il prossimo 28 novembre – le domande di contributo previste a valere sul Fondo Ristorazione.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. la misura è stata introdotta dall’art. 58 del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), attuato dal decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 ottobre 2020;
  2. sono previsti contributi a fondo perduto per tutte le imprese in attività alla data del 15 agosto 2020, con il seguente codice ATECO prevalente:
    • 56.10.11 (ristorazione con somministrazione);
    • 56.29.10 (mense);
    • 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale);
    • 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);
    • 56.21.00 (catering per eventi, banqueting);
    • 55.10.00 (alberghi) limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo), per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima integralmente italiana, compresi quelli vitivinicoli;
  3. il contributo spetta per l’acquisto, effettuato dal 15 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli della pesca e dell’acquacoltura e quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP. Sono incentivati gli acquisti, oltre che dei prodotti DOP e IGP:
    • dei prodotti da vendita diretta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
    • di prodotti ottenuti dalla filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito;
    • di prodotti ad alto rischio di spreco, individuati nell’elenco allegato al decreto in esame. Tali acquisti sono considerati prioritari ai fini della determinazione dell’importo del contributo;
  4. il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai ¾ dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il beneficio spetta, anche in assenza del precedente requisito, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;
  5. è riconosciuto un anticipo del 90% al momento della domanda, dietro presentazione dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati. Il saldo sarà corrisposto all’atto della presentazione della quietanza di pagamento (da effettuarsi con modalità tracciabile).

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