I vizi motivazionali della sentenza: la linea della Cassazione
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L’anomalia motivazionale integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nei seguenti casi:
- mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico;
- motivazione apparente;
- contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;
- motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che:
- la motivazione è apparente o perplessa e incomprensibile quando non rende “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (così le Sezioni Unite con la pronuncia 3 novembre 2016, n. 22232);
- ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di esplicitare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento oppure li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105, e 5 agosto 2019, n. 20921) o nel caso in cui il giudice di merito ometta di indicare nel contenuto della sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento oppure, pur individuando tali elementi, non proceda a una loro disamina logico-giuridica tale da lasciare trasparire il percorso argomentativo seguito e, più in particolare, apoditticamente affermi o neghi che sia stata data la prova di un fatto, omettendo qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato (Cass. 15 gennaio 2009, n. 871).
Tali principi sono stati ribaditi ora dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 15 luglio 2020, n. 24888, depositata lo scorso 6 novembre.
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