Dpcm anti-Covid: dal 5 novembre i nuovi limiti: coprifuoco dalle ore 22.00. Bar e ristoranti chiusi alle 18.00
Nella notte il premier Conte ha firmato l’atteso D.P.C.M. – che dovrebbe approdare oggi in Gazzetta Ufficiale – contenente ulteriori misure finalizzate a contrastare la diffusione del virus Covid-19. Nel seguente prospetto si riporta una sintesi delle principali misure del provvedimento applicabili sull’intero territorio nazionale che – in sostituzione del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 – sarà efficace fino al 3 dicembre 2020.
COVID-19: le NUOVE RESTRIZIONI FINO al 3 DICEMBRE |
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OBBLIGO di INDOSSARE le MASCHERINE |
Confermato l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli:
Sono comunque fatti salvi i protocolli previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Eccezioni Gli obblighi di cui sopra non si applicano nei confronti:
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DISTANZA INTERPERSONALE |
Confermato anche l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni previste dal Comitato tecnico-scientifico. |
SPOSTAMENTI – “COPRIFUOCO” |
Dalle 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
È comunque in ogni caso “fortemente raccomandato” a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. |
CHIUSURA di STRADE/PIAZZE nei CENTRI URBANI |
Prevista la possibilità di disporre – per tutta la giornata o in determinate fasce orarie – la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00 di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento. È comunque fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. |
CONVEGNI, CONGRESSI |
Sono sospesi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. |
BAR, RISTORANTI |
Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5.00 alle 18.00. Inoltre:
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con l’obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. |
RIUNIONI |
Pubblica Amministrazione: devono svolgersi in modalità a distanza, “salvo la sussistenza di motivate ragioni”.
Settore privato: è “fortemente raccomandato” svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. |
SERVIZI BANCARI ed ASSICURATIVI e FINANZIARI |
Sono consentiti. |
LOCALI PUBBLICI |
Nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, è obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. |
MENSE, CATERING |
Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. |
PALESTRE, PISCINE, CENTRI BENESSERE, CENTRI CULTURALI |
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’FMSI (è comunque interdetto l’uso di spogliatoi interni a tali circoli). |
CENTRI di RIABILITAZIONE |
Le attività dei centri di riabilitazione sono ammesse. |
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE |
Possono essere svolte solo in forma statica, semprechè siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore. |
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE |
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente. |
TEATRI, CINEMA |
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. |
DISCOTECHE |
Sono sospese le attività di sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. |
SAGRE, FIERE |
Sono vietate. |
MUSEI, MOSTRE |
È prevista la sospensione di mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. |
CENTRI COMMERCIALI |
Nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. |
SERVIZI alla PERSONA |
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. |
SETTORE AGRICOLO |
Sono consentite le attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agro-alimentare. |
“ZONE ROSSE” |
Con appositi provvedimenti possono essere individuate zone del territorio nazionale “caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”: in tali territorio potranno essere disposte misure ulteriori (tra cui il divieto di spostamento in entrata e in uscita e chiusure localizzate delle attività economiche). |