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Superbonus, anche il forfetario può avvalersi dell’opzione per la cessione del credito

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L’art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) ha introdotto nuove norme in materia di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici,  installazione di impianti fotovoltaici nonché infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cosiddetto Superbonus).

Il successivo art. 121 ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cosiddetto “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Ora, con la Risposta 2 novembre 2020, n. 514, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che può avvalersi dell’opzione per la cessione del credito (ai sensi del richiamato art. 121 del D.L. 34/2020) anche il soggetto rientrante nel regime forfetario, anche se privo di capienza ai fini della detrazione Irpef.

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