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Non risponde dei debiti tributari del de cuius chi rinuncia (anche tardivamente) all’eredità

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In presenza di debiti tributari del de cuius, l’accettazione dell’eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredità a risponderne: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 26 giugno 2020, n. 23989, depositata lo scorso 29 ottobre. Di conseguenza, non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredità, ai sensi dell’art. 519 del codice civile (Cass. 29 marzo 2017, n. 8053, e 18 aprile 2019, n. 10908).

Per i giudici di legittimità, infatti, considerato che l’accettazione dell’eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una eventuale rinuncia, anche se proposta tardivamente, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempreché egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali si possa desumere un’accettazione implicita dell’eredità e della cui prova è onerata l’Amministrazione finanziaria.

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