Quadro RW escluso per il “guardiano” di trust estero il cui beneficiario adempie agli obblighi di monitoraggio fiscale
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Non sussistono gli obblighi di monitoraggio fiscale in capo al “guardiano” (protector) di un trust di diritto estero il cui unico beneficiario sia una persona fisica residente in Italia, che adempie agli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività estere detenute tramite il trust indicando nel quadro RW tali attività: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 30 ottobre 2020, n. 506 .
Il “guardiano”, infatti, non può essere considerato titolare effettivo del trust. Al riguardo si precisa quanto segue:
- il “guardiano” ha il compito di vigilare sull’operato del trustee a tutela del perseguimento dell’interesse del trust, con poteri dispositivi e/o divieto nei confronti del trustee;
- ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir, residenti in Italia, che nel periodo d’imposta detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti di cui sopra che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano “titolari effettivi” dell’investimento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera pp), e dell’art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (decreto “antiriciclaggio”);
- il richiamato art. 1, comma 2, lettera pp), del D.Lgs. n. 231/2007 definisce il titolare effettivo “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”;
- seppur con riferimento alle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, il citato art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007 individua come titolari effettivi cumulativamente: “a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione”;
- relativamente alla definizione di “titolare effettivo” nell’ambito della disciplina sul monitoraggio fiscale, con la Risoluzione 29 maggio 2019, n. 53/E, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la disciplina del monitoraggio fiscale ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di determinate categorie di soggetti residenti.
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