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Sospensione dei giochi, dettate le istruzioni per i concessionari

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Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera l), del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, fino al 24 novembre 2020 “sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò”. Ora, con la Circolare 29 ottobre 2020, n. 44 , l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dettato le istruzioni conseguenti alla sospensione delle attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento.

In particolare, è stato precisato quanto segue:

  1. a decorrere dallo scorso 14 ottobre è sospesa la maturazione della base imponibile forfetaria del Preu sugli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 , lettera a), del TULPS installati presso gli esercizi pubblici la cui attività di gioco sia stata interrotta. Pertanto il concessionario deve porre – attraverso gli appositi messaggi telematici – gli apparecchi interessati in magazzino, in stato di blocco o di manutenzione straordinaria;
  2. con riferimento alla riscossione dei ticket VLT emessi, per i quali alla data del 14 ottobre 2020 non sia scaduto il termine per il pagamento delle vincite, si dispone che a decorrere da tale data, il termine per la presentazione della richiesta di pagamento dei ticket sia sospeso per il periodo indicato dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 o da altri provvedimenti analoghi.

I concessionari procederanno al pagamento dei ticket regolarmente emessi attraverso la validazione “manuale” degli stessi, ai sensi della Nota 16 giugno 2020, n. 183005/R.U. Al termine del periodo di efficacia del provvedimento ricomincerà a decorrere il conteggio dei giorni necessari per la riscossione della vincita.

Con la Circolare 26 ottobre 2020, n. 41/2020, le Dogane avevano precisato che:

  1. nell’ambito applicativo della sospensione in esame sono comprese esclusivamente le sale da gioco specialistiche (sale VLT, sale Bingo e sale che raccolgono scommesse), oltre ai casinò;
  2. per quanto riguarda invece la raccolta del gioco pubblico presso pubblici esercizi “generalisti” (con codice ATECO principale diverso dal gioco, come ad esempio bar e rivendite di tabacchi), si precisa quanto segue:
    a. con riferimento ai bar, tale attività è disciplinata dalle disposizioni riferite a tali esercizi. Pertanto l’attività in esame è consentita dalle 5.00 alle 18.00 (fatte salve le normative regionali);
    b. le attività di raccolta del gioco pubblico svolte presso le rivendite di tabacchi, sono ammesse sempreché venga assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato.

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