La confisca dei beni comporta l’estinzione per confusione dei crediti erariali
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Con la Risoluzione 29 ottobre 2020, n. 70/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al sequestro per equivalente cui è seguita la confisca dei beni. In particolare, è stato precisato che la definitività della confisca comporta i seguenti effetti, con applicazione retroattiva dalla data del sequestro:
- estinzione per confusione di tutti i crediti erariali maturati (e non estinti) per Irpef/Ires fino all’adozione del provvedimento di sequestro, connessi al patrimonio acquisito. Detta estinzione per confusione opera comunque nei limiti del valore del patrimonio oggetto di sequestro, come accertato nel corso della procedura;
- successivamente a tale data, con effetto che retroagisce dalla confisca definitiva, il soggetto passivo d’imposta diviene lo Stato.
Considerato che, ai fini di Irpef ed Ires manca il presupposto soggettivo per l’imposizione (lo Stato, infatti, non rientra tra i soggetti passivi ai sensi dell’art. 74 del Tuir), tali tributi non sono dovuti. Restano invece esclusi dall’effetto estintivo i crediti Irap, Iva o relativi alle ritenute.
Si ricorda inoltre che, in pendenza di sequestro, l’amministratore giudiziario deve:
- presentare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il relativo termine di presentazione alla data di consegna dei beni;
- determinare in via provvisoria il reddito dei beni sequestrati ai sensi del Titolo I, Sezione I, del Tuir (tale regola incontra una deroga per i beni immobili oggetto di sequestro, disciplinati dall’art. 51, comma 3-bis, del Codice antimafia);
- presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta interessati dall’amministrazione giudiziaria (fatta eccezione per il periodo d’imposta in cui la stessa cessa) e versare le relative imposte.
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