Patent box, l’ulteriore documentazione sul rapporto di nexus “salva” dalle sanzioni
Ai fini del Patent box, con il Provvedimento direttoriale 30 luglio 2019, n. 2019/658445 , paragrafo 5.3, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che il contribuente può predisporre ulteriore documentazione contenente i dati, le informazioni e gli elementi conoscitivi utili ai fini del riscontro, da parte del Fisco, della corretta determinazione della quota di reddito esclusa, con particolare riguardo ai criteri di costruzione del nexus ratio e alle modalità di tracciatura dei costi di ricerca e sviluppo.
Al riguardo, la Circolare 29 ottobre 2020, n. 28/E , ha confermato la facoltatività dell’indicazione dei criteri costitutivi del rapporto di nexus, nonchè delle modalità di tracciatura e rilevazione dei costi di ricerca e sviluppo: non si tratta infatti di informazioni obbligatorie, a differenza del coefficiente utilizzato ai fini del calcolo della quota di reddito agevolabile.
Qualora il contribuente decida comunque di fornire tale supplemento informativo, in caso di rettifica dell’importo agevolabile non si applicano le sanzioni altrimenti irrogabili.
Con il richiamato documento di prassi è stato inoltre precisato che in caso di rinuncia alla procedura di Patent box in corso e riferibile ad esercizi antecedenti a quello di entrata in vigore del “decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), il contribuente è tenuto a comunicare tale volontà all’Ufficio presso il quale l’istanza è in corso di lavorazione.
A tal fine si precisa quanto segue:
- tale comunicazione va inviata tramite PEC o raccomandata a/r;
- la rinuncia è irrevocabile e dev’essere trasmessa entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in corso alla data del 1° maggio 2019 (oppure entro il maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva).
Ai fini della rinuncia occorre inoltre predisporre il set documentale che supporti la ricostruzione del beneficio in relazione a ciascuno dei suddetti periodi e comunicarne il possesso nella stessa dichiarazione dei redditi.