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Stabiliti i casi in cui la P.A. può rifiutare la fattura elettronica

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È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione dell’art. 1 , comma 213, lettera g-ter, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.

In particolare, all’interno del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 è stato introdotto l’art. 2-bis , ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono rifiutare le fatture elettroniche esclusivamente nei seguenti casi:

  1. fattura elettronica riferita a un’operazione che non è stata posta in essere a favore del destinatario della trasmissione;
  2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modifiche dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;
  3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al D.M. 21 dicembre 2009 , da riportare nella fattura ai sensi dell’art. 9-ter, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125;
  4. omessa o errata indicazione del codice di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura, ai sensi del D.M. 20 dicembre 2017 (emanato in attuazione dell’art. 29, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), e secondo le modalità indicate nella Circolare 1° febbraio 2018, n. 2;
  5. omessa o errata indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture  emesse nei confronti di regioni ed enti locali.

Le Pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura qualora i dati possano essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Si dispone inoltre che:

  1. il rifiuto della fattura dev’essere comunicato al cedente/prestatore con le modalità di cui al paragrafo 4.5 dell’allegato B al medesimo D.M. 3 aprile 2013 , e nel termine indicato dalle relative specifiche tecniche;
  2. il destinatario, qualora notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti sopra.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore dal prossimo 6 novembre 2020.

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