Sugar tax, stabilito il potere edulcorante convenzionale
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Dirett.. 15 ottobre 2020 , rubricato “Imposta sul consumo delle bevande edulcorate”, che individua, per le sole finalità dell’applicazione dell’imposta di cui all’art. 1, comma 662 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), per ciascuna delle sostanze ivi indicate, il potere edulcorante convenzionale, a confronto con il saccarosio e le conseguenti quantità equivalenti a 1 grammo del medesimo saccarosio.
Si ricorda in proposito che l’art. 1 , commi 661-676, della predetta legge ha introdotto una nuova imposta sul consumo delle bevande edulcorate denominata “sugar tax”.
Per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti o i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione Europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1, 2 per cento in volume. Sono esenti dall’imposta le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i per i prodotti finiti, e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti da utilizzare previa diluizione.
Il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Il decreto ha stabilito convenzionalmente tale potere, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell’edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore.