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Tax credit locazioni, il calo del fatturato va verificato mese per mese

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Ai fini della fruizione del tax credit locazioni – previsto dall’art. 28 del decreto “Rilancio” – il calo del fatturato o dei corrispettivi dev’essere verificato mese per mese; può pertanto verificarsi il caso in cui il beneficio in esame spetti solo per uno dei mesi previsti dalla norma: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 13 ottobre 2020, n. 466.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. il richiamato art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede l’istituzione di un credito d’imposta sul canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  2. possono usufruire di tale misura i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente;
  3. il credito d’imposta viene riconosciuto, anche in assenza del requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19;
  4. alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d’imposta del 60 e del 30 per cento di cui sopra spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.

In materia è poi intervenuto l’art. 77 del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104).

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