Nel credito d’imposta R&S anche il finanziamento di borse di studio per dottorato di ricerca
Ai fini del credito d’imposta riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo sono ammesse anche le spese sostenute dall’impresa per finanziare una borsa di studio per dottorato di ricerca sempreché la relativa convenzione preveda che il risultato della ricerca scientifica possa essere di proprietà dell’impresa finanziatrice, anche se in comproprietà: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 7 ottobre 2020, n. 454. Per effetto dell’art. 1, comma 200, lettera c), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), quindi, in presenza di tutti gli altri requisiti prescritti, dette spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta nella misura del 150 per cento del loro ammontare, anche qualora le attività di ricerca svolte dal dottorando non dovessero portare ad alcun risultato apprezzabile.
La risposta in esame è in linea con quanto precisato dall’Agenzia nella Circolare 16 marzo 2016, n. 5/E, paragrafo 2.2.3, laddove fu sottolineato che i contratti di ricerca stipulati con le università devono prevedere che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati dell’attività di ricerca sia l’impresa committente.
Si ricorda che sono considerate attività di R&S ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite rispettivamente alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione 27 giugno 2014, n. 2014/C 198/01.
Con il D. M. 26 maggio 2020 il Mise ha stabilito i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati.
Oltre alla certificazione, è inoltre necessaria una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione dev’essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e dev’essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.