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Tax credit locazioni compensabile solo con il modello F24 “ordinario”

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L’art. 65 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) riconosce  ai soggetti esercenti attività d’impresa, per il 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il beneficio fiscale in esame non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le regole ordinarie.

L’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) riconosce inoltre ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 30 settembre 2020, n. 420, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che entrambi i crediti d’imposta possono essere compensati dai cessionari solo mediante il modello F24 “ordinario”, non essendo consentito l’utilizzo del modello F24 EP (Enti pubblici). Tale regola si applica anche qualora il proprietario dell’immobile, al quale il conduttore ha ceduto i crediti d’imposta in esame ai sensi dell’art. 122 del D.L. 34/2020, sia un ente titolare di contabilità speciale di tesoreria unica e che quindi, per i pagamenti, utilizza il modello F24 EP.

L’ente dovrà esporre nel modello F24 “ordinario” i crediti da compensare e i debiti da pagare fino a concorrenza dell’importo dei crediti, affinché il saldo del modello di pagamento risulti pari a zero. Il pagamento dei debiti residui dovranno essere effettuati tramite modello F24 EP.

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