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Bonus facciate, ammesse le facciate interne solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico

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Con la Risposta all’istanza di interpello 29 settembre 2020, n. 418, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il bonus facciate non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono infatti considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

In altre parole, il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile. Nel caso esaminato, in particolare, considerato che l’immobile interessato dagli interventi è situato al termine di una strada privata – circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico – si ritiene che l’intervento da effettuare sull’involucro esterno non rientri tra quelli agevolabili.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. la detrazione, disciplinata dall’art. 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), è riconosciuta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ;
  2. sono ammessi tutti i contribuenti (residenti e non residenti) che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari;
  3. con la Circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per poter usufruire della detrazione, il contribuente deve possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento:
    – di avvio dei lavori, oppure
    – del sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio dei lavori. In particolare, il contribuente deve:
    a. possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altri diritti reali di godimento;
    b. detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato;
    c. essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  4. posto il requisito del sostenimento della spesa nel 2020 (senza riferimenti alla data di avvio degli interventi), si deve fare riferimento:
    a. per le persone fisiche (compresi i professionisti) e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa: di conseguenza rileva la data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi;
    b. per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza, e quindi alle spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e dalla data dei relativi pagamenti. Per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

L’Agenzia ricorda infine che l’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce ai soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui al citato art. 1 , commi 219 e 220, della legge n. 160/2019 la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione: a. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione (il Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847/2020 ne ha definito le modalità attuative).

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