Dalla Commissione Ue via libera alla proroga della moratoria sui finanziamenti per le Pmi
Con la decisione SA.57717 (in corso di formalizzazione) la Commissione Ue ha dato il via libera al prolungamento della moratoria sui finanziamenti per le Pmi e della connessa garanzia della sezione speciale del Fondo Pmi fino al 31 gennaio 2021 (e fino al 31 marzo 2021 per le rate di mutuo delle imprese del settore turistico). Per Bruxelles, quindi, l’estensione del termine della moratoria è ritenuta aiuto compatibile ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato prevista dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea: lo ha reso noto ieri il Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso un comunicato stampa.
La misura è prevista dall’art. 65 del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), che dispone una proroga per la moratoria sui prestiti e i mutui per le Pmi prevista dal decreto “Cura Italia” (art. 56, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). Il termine slitta dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021. Al riguardo si precisa inoltre quanto segue:
- per le imprese del comparto turistico la moratoria per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021, ai sensi dell’art. 77 del medesimo D.L. 104/2020;
- per le imprese che alla data di entrata in vigore del “decreto di agosto” risultano già ammesse alla misura di cui al richiamato art. 56, comma 2, del D.L. n. 18/2020, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30 settembre 2020;
- le imprese che alla data di entrata in vigore del “decreto di agosto” presentano esposizioni non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui sopra, possono essere ammesse entro il 31 dicembre 2020;
- il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al richiamato art. 56, comma 2.