- l’istanza può essere presentata dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente in via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it. Tale area è accessibile, previa autenticazione tramite SPID o CNS, dal link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito d’imposta edicole” del menù “Servizi on line”;
- per ottenere assistenza è possibile:
- consultare l’apposito manuale utente della procedura;
- contattare l’Help Desk del portale impresainungiorno (n. 0664892717) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00;
- per richieste di chiarimento sul credito di imposta è possibile inviare un messaggio all’indirizzo credito.edicole@governo.it.
In merito alla misura in esame, si ricorda infine che:
- l’agevolazione consiste in un credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (tax credit edicole), di cui all’art. 1, commi da 806 a 809, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
- possono usufruire dell’agevolazione in commento per gli anni 2019 e 2020:
- gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (soggetti A);
- gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’art. 2, comma 3 , del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 (cosiddetti “punti vendita non esclusivi”), a condizione che tale attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (soggetti B);
- per il solo anno 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;
- per il solo anno 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;
- la norma stabilisce i seguenti requisiti:
- sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello spazio economico europeo;
- residenza fiscale in Italia oppure presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- indicazione, per i punti vendita esclusivi, del codice ATECO 47.62.10 come codice di attività primario, indipendentemente dalla presenza o meno di codici ATECO secondari;
- indicazione, per i punti vendita non esclusivi, di uno dei seguenti codici ATECO:
- rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
- rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
- bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime (codice 56.3);
- strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
- esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con una superficie minima di 120 metri quadrati (codice 47.61);
- con riferimento ai requisiti per i punti vendita non esclusivi si precisa che rientrano tra i beneficiari tutti i punti vendita che nel registro delle imprese hanno come codice attività primario uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1 e 47.61 e, contemporaneamente, come codice attività secondario, il codice ATECO 47.62.10. L’assenza del codice secondario che identifica specificamente la vendita di giornali preclude la legittimazione a chiedere il beneficio.