Skip to main content

Tax credit edicole, entro domani 30 settembre le domande

|
C’è tempo fino a domani, 30 settembre, per presentare la domanda di accesso, per il 2020, al credito d’imposta riconosciuto dalla legge di Bilancio 2019 a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. A tal fine si precisa quanto segue:
  1. l’istanza può essere presentata dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente in via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it. Tale area è accessibile, previa autenticazione tramite SPID o CNS, dal link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito d’imposta edicole” del menù “Servizi on line”;
  2. per ottenere assistenza è possibile:
    1. consultare l’apposito manuale utente della procedura;
    2. contattare l’Help Desk del portale impresainungiorno (n. 0664892717) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00;
  3. per richieste di chiarimento sul credito di imposta è possibile inviare un messaggio all’indirizzo credito.edicole@governo.it.

In merito alla misura in esame, si ricorda infine che:

  1. l’agevolazione consiste in un credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (tax credit edicole), di cui all’art. 1, commi da 806 a 809, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
  2. possono usufruire dell’agevolazione in commento per gli anni 2019 e 2020:
    1. gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (soggetti A);
    2. gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’art. 2, comma 3 , del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 (cosiddetti “punti vendita non esclusivi”), a condizione che tale attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (soggetti B);
    3. per il solo anno 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;
    4. per il solo anno 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;
  3. la norma stabilisce i seguenti requisiti:
    1. sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello spazio economico europeo;
    2. residenza fiscale in Italia oppure presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
    3. indicazione, per i punti vendita esclusivi, del codice ATECO 47.62.10 come codice di attività primario, indipendentemente dalla presenza o meno di codici ATECO secondari;
    4. indicazione, per i punti vendita non esclusivi, di uno dei seguenti codici ATECO:
      • rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
      • rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
      • bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime (codice 56.3);
      • strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
      • esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con una superficie minima di 120 metri quadrati (codice 47.61);
    5. con riferimento ai requisiti per i punti vendita non esclusivi si precisa che rientrano tra i beneficiari tutti i punti vendita che nel registro delle imprese hanno come codice attività primario uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1 e 47.61 e, contemporaneamente, come codice attività secondario, il codice ATECO 47.62.10. L’assenza del codice secondario che identifica specificamente la vendita di giornali preclude la legittimazione a chiedere il beneficio.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta