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Non è reddito lo sconto praticato al dipendente sulla base di un accordo tra venditore e datore di lavoro

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Non è idoneo a generare reddito imponibile in capo al dipendente la riduzione praticata sul prezzo di un bene acquistato da quest’ultimo attraverso una piattaforma web sulla base di un’apposita convenzione stipulata tra il venditore (nella fattispecie, soggetto che esercita l’attività di commercio elettronico) e il datore di lavoro: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 25 settembre 2020, n. 57 .

Tale conclusione si fonda sulla circostanza che il prezzo versato dal dipendente corrisponde comunque al “valore normale”.

La risoluzione in commento richiama inoltre la Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, laddove l’Agenzia delle Entrate precisò – con riferimento al regime fiscale applicabile ai premi di risultato e al welfare aziendale – che il valore indicato nel voucher deve corrispondere al valore del bene/prestazione offerta, che dev’essere determinato in base al valore normale.

Al riguardo, si ricorda che per “valore normale” si intende – ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Tuir – “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso”.

Il successivo quarto comma del richiamato art. 9 del Testo Unico si riferisce invece al concetto di “valore normale” con riferimento ad azioni, obbligazioni e altri titoli. La citata Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, chiarì che il valore normale può essere costituito anche dal prezzo scontato, praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate dal datore di lavoro.

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