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Stabilite le procedure di reso di merce precedentemente esportata attraverso e-commerce

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Con la Determinazione 24 settembre 2020, n. 329619/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dettato la procedura che definisce le modalità di effettuazione delle operazioni di reso di merce precedentemente esportata a seguito di transazioni di e-commerce, in sostituzione dell’attuale prassi che prevede il rilascio dell’autorizzazione alla reintroduzione in franchigia di volta in volta. In particolare è stato precisato quanto segue:

  1. i soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, possono avanzare istanza per essere autorizzati a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia;
  2. tale autorizzazione è rilasciata in via preventiva e ha validità annuale;
  3. i soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane, denominato “e-commerce RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty)”;
  4. l’istanza di autorizzazione dev’essere presentata all’Ufficio delle Dogane competente in base al luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali;
  5. per ottenere l’autorizzazione occorre dimostrare la sussistenza dei seguenti requisiti:
    1. effettuare almeno 100 reintroduzioni di merce in franchigia al mese;
    2. essere in possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
    3. identità tra la merce uscita e quella re-introdotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
    4. identità tra il dichiarante in export e in re-introduzione;
    5. utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all’art. 39, lettere a) e b) del CDU;
    6. tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;
    7. possibilità per l’Amministrazione doganale di accedere alla piattaforma market place messa a disposizione dal contribuente;
  6. i controlli sono effettuati prevalentemente dopo il rilascio dell’autorizzazione, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali;
  7. le nuove regole possono essere applicate anche nel caso in cui le operazioni di export e di successiva re-introduzione in franchigia siano effettuate per conto del soggetto autorizzato da un terzo mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta.

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