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Superbonus, i decreti attuativi registrati dalla Corte dei Conti con osservazioni

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Occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore dei due provvedimenti attuativi del Superbonus del 110 per cento – i decreti “Asseverazioni” e “Requisiti tecnici” – emanati nelle scorse settimane dal Ministero dello Sviluppo economico e ora registrati dalla Corte dei Conti: i magistrati contabili hanno tuttavia espresso alcune osservazioni e rinviato i decreti al Ministero dello Sviluppo economico con alcune richieste di modifica del testo normativo.

In particolare, sono state rilevate alcune incongruenze di carattere formale relativamente agli allegati tecnici e ai modelli, che saranno poi pubblicati nella versione definitiva anche e on line sul sito di Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico incarivata di gestire i bonus energetici.

Si ricorda che il decreto “Requisiti tecnici” ha definito appunto le caratteristiche di natura tecnica che devono soddisfare i lavori per i quali è prevista la detrazione delle spese sostenute per gli interventi:

  1. di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente;
  2. finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (art. 1, comma 220, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di Bilancio 2020);
  3. per i quali spetta la detrazione di cui all’art. 119 , commi 1 e 2, del decreto “Rilancio”.

Il decreto “Asseverazioni” , invece, ha definito le modalità di trasmissione dell’asseverazione necessaria per poter usufruire del Superbonus del 110 per cento, previsto per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici dall’art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

A tal fine, per “asseverazione” si intende la dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato, ai sensi degli articoli 4775 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta:

  1. che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del richiamato art. 119 del D.L. n. 34/2020, sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del decreto “Requisiti tecnici”;
  2. la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all’art. 3, comma 2, del citato decreto “Requisiti tecnici”. Con il medesimo provvedimento sono stati inoltre approvati i modelli per l’asseverazione in caso di lavori già conclusi o in stato di avanzamento. Previste sanzioni da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione infedele resa.

Il premier Giuseppe Conte ha intanto confermato che il superbonus sarà prorogato: “Con il 110% – ha dichiarato Conte in un videomessaggio – diventa concreta la possibilità di produrre occupazione e lavoro nel settore dell’edilizia, perseguendo però l’obiettivo dell’efficientamento energetico, dell’adeguamento sismico delle abitazioni. Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021”.

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