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Forfetari, ai fini del limite dei 30.000 euro rilevano anche i premi di risultato

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Ai sensi dell’art. 1, comma 57, lettera d-ter), della legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) – aggiunta dall’art. 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) – i soggetti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, eccedenti l’importo di 30.000 euro, non possono avvalersi del regime forfetario.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 23 settembre 2020, n. 398, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della determinazione del limite di 30.000,00 euro, rilevano anche i premi di risultato. In precedenza l’Agenzia aveva chiarito quanto segue:

  1. tale vincolo opera già dal periodo d’imposta 2020, qualora i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore al citato importo di 30mila euro (Risoluzione 11 febbraio 2020, n. 7/E);
  2. ai fini della determinazione del limite di 30mila euro rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria, “senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia”.

Di conseguenza, non è integrata la causa ostativa – e quindi è possibile usufruire del regime forfetario nel 2020 – nel caso in cui nel 2019 il contribuente abbia percepito un reddito da pensione inferiore a 30mila euro e un arretrato riferito però al 2018 (Risposta all’istanza di interpello 14 aprile 2020, n. 102).

Si ricorda che la richiamata legge di Bilancio 2020 ha introdotto una “stretta” in materia, cancellando il nuovo regime agevolato con aliquota al 20 per cento per le partite Iva con ricavi tra i 65mila e i 100mila euro e mantenendolo al 15 per cento con il tetto di 65mila euro, sempreché le spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio non superino i 20mila euro lordi. Rimangono peraltro esclusi dalla flat tax i soggetti che, nell’anno precedente, abbiano percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30 mila euro.

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