Imposta di registro in misura fissa sulla pronuncia che accoglie la domanda di revocatoria esperita dal curatore fallimentare
La pronuncia del giudice che accoglie la domanda di revocatoria esperita dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 2901 del codice civile e dell’art. 66 della legge fallimentare, è soggetta all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera e), della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 18 settembre 2020, n. 380, in considerazione del fatto che da tale statuizione del giudice non conseguono effetti traslativi o restitutori.
Al riguardo è stato infatti sottolineato che, in materia di azione revocatoria, la sentenza favorevole del giudice comporta l’inefficacia relativa dell’atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all’esecuzione concorsuale. A tal fine si richiama l’orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria (ordinaria o) fallimentare del negozio stipulato dal debitore, poi fallito, non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, né alcun effetto direttamente traslativo nei confronti dei creditori, bensì soltanto l’inefficacia dell’atto rispetto ai creditori procedenti, rendendo il bene alienato, o comunque oggetto di atti dispositivi, assoggettabile all’azione esecutiva, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l’avvenuta disposizione” (Cass. nn. 2154/1984, 8962/1997, 8419/2000 e 17590/2005).
Con la citata Risposta n. 380/2020, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della tassazione dell’atto transattivo con il quale le parti intendono risolvere con efficacia retroattiva un atto di conferimento del ramo d’azienda, rileva – sotto il profilo dell’imposta di registro – l’art. 29 del D.P.R. 131/1986.
Ai sensi della norma da ultimo citata, per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali, l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tener conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa.