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Responsabilità solidale anche per gli assegni circolari diversi da quelli in forma libera

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Anche per l’imposta di bollo dovuta sugli assegni circolari ai sensi dell’art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, opera il principio di solidarietà di cui all’art. 22 del medesimo decreto. Di conseguenza, anche per l’assegno circolare diverso da quello in forma libera i soggetti passivi obbligati in solido al pagamento del tributo sono entrambe le parti, vale a dire sia la banca, sia il cliente che le chiede l’emissione del titolo: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 18 settembre 2020, n. 382. Eventuali patti contrari rispetto a quanto stabilito dal richiamato art. 22, sarebbero nulli, anche tra le parti.

Ai sensi del richiamato art. 10 della Tariffa, sugli assegni circolari emessi in conformità del Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine e nella misura del 6 per mille per ogni anno.

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